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Vantaggi fiscali delle deduzioni a una Onlus

Secondo la nuova legge (art. 14, c 1, DL 35/05), “le erogazioni liberali in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di Onlus sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui” (art. 14, c 1, DL 35/05). Questa legge prevede deduzioni fiscali, ovvero somme sottraibili dal reddito su cui poi sono calcolate le imposte.

La vecchia legge (art. 13 D. Lgs. 460/97) prevedeva invece detrazioni fiscali, ovvero somme sottraibili dalle imposte, con un tetto massimo di soli 2.065,83 euro.

La nuova agevolazione non elimina ma si affianca a quella già esistente, per cui il donatore può scegliere, di volta in volta, il regime più conveniente.

I soggetti che possono beneficiare di questi vantaggi fiscali sono le persone fisiche e quelle giuridiche, ovvero le società di capitali, le cooperative, gli enti non commerciali di ogni genere compresi quelli che hanno redditi di capitale, o da fabbricati.

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