Vantaggi fiscali delle deduzioni a una Onlus
Secondo la nuova legge (art. 14, c 1, DL 35/05), “le erogazioni
liberali in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di Onlus
sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite
del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella
misura massima di euro 70.000,00 annui” (art. 14, c 1, DL 35/05).
Questa legge prevede deduzioni fiscali, ovvero somme sottraibili dal
reddito su cui poi sono calcolate le imposte.
La vecchia legge (art. 13 D. Lgs. 460/97) prevedeva invece detrazioni fiscali, ovvero somme sottraibili dalle imposte, con un tetto massimo di soli 2.065,83 euro.
La nuova agevolazione non elimina ma si affianca a quella già esistente, per cui il donatore può scegliere, di volta in volta, il regime più conveniente.
I soggetti che possono beneficiare di questi vantaggi fiscali sono
le persone fisiche e quelle giuridiche, ovvero le società di
capitali, le cooperative, gli enti non commerciali di ogni genere compresi
quelli che hanno redditi di capitale, o da fabbricati.



